RISORSE PROFESSIONALI
Il nostro studio tecnico si occupa di tutte le pratiche comunali, CIAL, DIA, SCIA, Condono, Permesso di costruire e in sanatoria.
Se volete potete scriverci o contattarci direttamente al cellulare per esporci la vostra situazione.
Indice pratiche edilizie
Introduzione
In Italia le competenze in merito ai lavori in edilizia privata sono regionali. Ciò significa che tra le varie regioni italiane ci sono grosse differenze in merito alle regole e alle normative. Ogni Regione legifera in diversi modi nel settore dell'edilizia; esistono Leggi Regionali (L.R.), deliberazioni della Giunta Regionale (D.G.R.), poi ci sono i D.C.R., D.D.C., D.D.G., D.D.S., D.D.U.O. e anche le circolari. Tutto viene poi pubblicato sul BURL: Bollettino Ufficiale della Regionea.
Quando lo Stato Italiano legifera qualcosa sul tema successivamente queste norme devono essere recepite dalle singole Regioni, creando spesso dei vuoti normativi.
Le singole Regioni non hanno il controllo e non effettuano la sorveglianza sul territorio, questo spetta ai singoli Comuni. Ogni Comune italiano può interpretare in maniera diversa il dedalo di normative, e predispone modulistica differente.
I Comuni identificano i centri storici e i nuclei di antica formazione, e sono sempre i comuni che dividono le aree per destinazioni d'uso e applicano i relativi indici di urbanizzazione con i vecchi P.R.G. (Piano Regolatore Generale) e i nuovi P.G.T. (Piano di Governo del Territorio).
Sportello unico per l'edilizia
Con questo nome si indica l'ufficio che all'interno di ogni comune si occupa di tutto quanto connesso con l'attività edilizia e con cui ogni tecnico deve confrontarsi. Per asseverare la conformità delle opere realizzate e per presentare i progetti è necessario rivolgersi ad un tecnico abilitato: architetto, geometra, ingegnere o perito.
Il cliente spesso ignora la complessità che una pratica edilizia comporta, ogni buon professionista parte da una profonda indagine conoscitiva per evitare problemi futuri che spesso possono degenerare causando danni economici ai committenti. Suggeriamo sempre di non sottovalutare l'importanza di questo lavoro,
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Indice pratiche edilizie
- Introduzione
- Sportello unico per l'edilizia
- Manutenzione Ordinaria
- C.I.A.L. - Comunicazione di Inizio Attività Edilizia Libera
- Permesso di Costruire (ex Autorizzazione Edilizia)
- S.C.I.A. - Segnalazione Certificata di Inzio Attività in materia edilizia (ex regime autorizzatorio)
- Sanatoria
Introduzione
In Italia le competenze in merito ai lavori in edilizia privata sono regionali. Ciò significa che tra le varie regioni italiane ci sono grosse differenze in merito alle regole e alle normative. Ogni Regione legifera in diversi modi nel settore dell'edilizia; esistono Leggi Regionali (L.R.), deliberazioni della Giunta Regionale (D.G.R.), poi ci sono i D.C.R., D.D.C., D.D.G., D.D.S., D.D.U.O. e anche le circolari. Tutto viene poi pubblicato sul BURL: Bollettino Ufficiale della Regionea.
Quando lo Stato Italiano legifera qualcosa sul tema successivamente queste norme devono essere recepite dalle singole Regioni, creando spesso dei vuoti normativi.
Le singole Regioni non hanno il controllo e non effettuano la sorveglianza sul territorio, questo spetta ai singoli Comuni. Ogni Comune italiano può interpretare in maniera diversa il dedalo di normative, e predispone modulistica differente.
I Comuni identificano i centri storici e i nuclei di antica formazione, e sono sempre i comuni che dividono le aree per destinazioni d'uso e applicano i relativi indici di urbanizzazione con i vecchi P.R.G. (Piano Regolatore Generale) e i nuovi P.G.T. (Piano di Governo del Territorio).
Sportello unico per l'edilizia
Con questo nome si indica l'ufficio che all'interno di ogni comune si occupa di tutto quanto connesso con l'attività edilizia e con cui ogni tecnico deve confrontarsi. Per asseverare la conformità delle opere realizzate e per presentare i progetti è necessario rivolgersi ad un tecnico abilitato: architetto, geometra, ingegnere o perito.
Il cliente spesso ignora la complessità che una pratica edilizia comporta, ogni buon professionista parte da una profonda indagine conoscitiva per evitare problemi futuri che spesso possono degenerare causando danni economici ai committenti. Suggeriamo sempre di non sottovalutare l'importanza di questo lavoro,
Manutenzione Ordinaria
Gli interventi classificati di manutenzione ordinaria (ai sensi dell'art. 63 del RE es. rifacimento delle pavimentazioni delle tinteggiature e dei rivestimenti interni, sostituzione di sanitari, apertura e chiusura vani porta all'interno delle singole unità immobiliari, adeguamento degli impianti tecnologici esistenti, sostituzione di infissi e serramenti esterni anche con materiali diversi purché non ne siano mutate le caratteristiche esteriori di sagoma, disegno, colore, dimensione delle porzioni apribili, ripristino delle facciate con materiali aventi le stesse caratteristiche e colori di quelle preesistenti ecc...) possono essere eseguiti senza dover presentare alcuna pratica edilizia ne alcuna comunicazione agli uffici comunali.
C.I.A.L. - Comunicazione di Inizio Attività Edilizia Libera
ai sensi del comma 3 dell'art. 6.3. del D.P.R. 380/2001)
Sono considerati Interventi Edilizi Minori gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all'articolo 3,1 lettera b), D.P.R. 380/200, ivi compresa l'apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne, sempre che non riguardino le parti strutturali dell'edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implichino incremento dei parametri urbanistici;
Per gli interventi riconducibili all'art. 3 comma 1, lettera b), D.P.R. 380/2001, occorre presentare Comunicazione di Inizio Attività Edilizia Libera - C.I.A.L.
L'interessato, unitamente alla comunicazione di inizio attività libera, allega una relazione tecnica a firma di un tecnico abilitato, il quale dichiara di non avere rapporti di dipendenza nè con il committente nè con l'impresa e che assevera, sotto la propria responsabilità, che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti e che per essi la normativa statale e regionale non prevede il rilascio di uno specifico distinto titolo abilitativo. Vanno inoltre indicati i dati identificativi dell'impresa alla quale si intendono affidare i lavori.
Per gli interventi di cui alla presente sezione, l'interessato presenta unitamente alla comunicazione di inizio lavori le eventuali, ove previste, autorizzazioni obbligatorie ai sensi delle normative vigenti.
Le pratiche CIAL possono venire presentate anche quando i lavori sono già iniziati pagando una sanzione di 516 euro ridotti di 2/3 se la comunicazione è effettuata spontaneamente quando l'intervento è in corso di esecuzione.
Se i lavori sono già terminati e se sono stati effettuati dopo il 26 maggio 2010 è anche possibile la sanatoria.
La data è importante, tutti i lavori effettuati prima di tale data anche se lavori di lieve entità possono venire regolarizzati solo presentando Permesso di Costruire a Sanatoria.
Permesso di Costruire (ex Autorizzazione Edilizia)
Le opere di manutenzione straordinaria ex art. 64 R.E.comportanti rinnovi e/o sostituzione di parti strutturali degli edifici, comportanti frazionamento di unità immobiliari, con modifiche di destinazione d'uso comportanti aggravio di standard;
le opere di manutenzione straordinaria non rientranti nell'elencazione di cui al comma 2 dell'art. 6 del D.P.R. 380/2001 (in quanto eccedenti tali previsioni);
le opere di restauro/risanamento conservativo di cui all'art. 65 R.E.;
le opere di eliminazione delle barriere architettoniche, mediante realizzazione di manufatti che alterano la sagoma dell'edificio;
Gli interventi edilizi sopra menzionati possono essere eseguiti presentando una richiesta di Permesso di Costruire a firma del richiedente e comprensiva di elaborati grafici, come da Regolamento Edilizio, debitamente firmati da un tecnico abilitato, comprensivi delle eventuali autorizzazioni ai sensi della normativa vigente. Dovrà essere comunicato l'Inizio dei lavori entro un anno dal rilascio del Permesso di Costruire e presentata la Fine lavori entro tre anni dalla data di protocollazione dell'Inizio dei lavori.
S.C.I.A. - Segnalazione Certificata di Inizio Attività in materia edilizia (ex regime autorizzatorio)
ai sensi dell'art. 19 della L. 241/90
Per gli stessi interventi edilizi che possono essere realizzati con istanza di Permesso di Costruire, in alternativa, il committente delle opere edilizie può presentare la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.) corredata, oltre a quanto previsto per l'istanza di Permesso di Costruire, anche della documentazione necessaria così come disposto dall'art. 90, comma 10, del D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i. e precisamente:
- copia della notifica preliminare di cui all'art. 99 D.Lgs 81/2008 come modificato dal D.Lgs 106/2009;
- Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) in corso di validità delle Imprese e dei Lavoratori Autonomi;
- dichiarazione da parte del committente attestante l'avvenuta verifica dell'idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, nonchè verifica sulle dichiarazioni dell'organico medio annuo di cui alle lettere a) e b) del comma 9 dell'art. 90 del D.Lgs 81/2008 come modificato dal D.Lgs 106/2009.
Le opere possono essere contestuali alla protocollazione della S.C.I.A. e alla fine (entro tre anni dalla data di protocollazione) dovrà essere presentata Fine dei lavori e Certificato di collaudo delle opere eseguite, correlata dalla ricevuta dell'avvenuta variazione catastale, se ne ricorre il caso.
Deroghe e sanatoria
L'istituto della SCIA non consente deroga nei confronti del Regolamento Edilizio e di Igiene, in tal caso deve essere presentata richiesta di Permesso di Costruire, in deroga.
Come per la DIA anche per quello che riguarda la SCIA non è ammessa la sanatoria. In alcuni comuni è consentito solo Permessi di Costruire in sanatoria. La sanzione prevista è minimo di 516 euro.
Se e solo se i lavori sarebbero stati eseguibili con l'istituto della CIAL e solo se posteriori al 23 maggio 2010, è possibile presentare in alternativa anche una pratica CIAL in sanatoria. La sanzione prevista è di 516 euro.